Famija Albèisa - Eretta in Ente morale con D.P.R. 31/08/1972 n. 659 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 16/11/1972 anno 113°.
Famija Albèisa - Eretta in Ente morale con D.P.R. 31/08/1972 n. 659 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 16/11/1972 anno 113°.

STATUTO SOCIALE

 

STATUTO SOCIALE

Approvato con D.PR. n. 659 del 31 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 16 novembre 1972 anno 113° e integrato all’articolo 2 dall’Assemblea generale ordinaria il 29 marzo 2001 ai sensi dell’art. 28.
Art. 1 - È costituita in Alba l`associazione FAMIJA ALBÈISA.
Art. 2 - Lo scopo di questa Famija è:
  1. mantenere vive le antiche e gloriose tradizioni della nostra città e della nostra regione attraverso ogni strumento ed iniziativa necessari e compatibili con gli scopi statutari;
  2. ispirare e coltivare con amore le memorie del passato;
  3. impedire che Alba ed i suoi paesi perdano le loro caratteristiche usanze di costume, di arte e di dialetto, promuovendo ed incoraggiando pubblicazioni, conferenze e tutto quanto può ricordare i nostri grandi e valorizzare la nostra terra;
  4. promuovere e favorire la rinascita del teatro piemontese, sia mediante l’attività della Compagnia teatrale “Marianna Torta Morolin”, stabilmente costituita dal 1995 quale parte integrante della Famija Albeisa, sia attraverso ogni strumento ed iniziativa necessari e compatibili con gli scopi statutari;
  5. promuovere ed incentivare l'attività culturale, musicale e corale popolare sia mediante il Coro “Stella Alpina”, aggregato stabilmente alla Famija Albeisa dal 1988 e della quale costituisce parte integrante, sia attraverso ogni strumento ed iniziativa necessari e compatibili con gli scopi statutari;
  6. sostenere con tutte le forze gli interessi della città e dei suoi paesi;
  7. organizzare una grandiosa propaganda per far conoscere a tutti i tesori della nostra terra, difendendo ed esaltando il valore del nostro patrimonio culturale, storico, artistico, etnico ed industriale;
  8. mantenere la buona armonia fra tutti gli albesi richiamandoli all’esempio dei loro antenati i quali, superiori alle ambizioni ed agli interessi personali, seppero comandare benissimo in casa loro.
Art. 3 - La FAMIJA ALBÈISA non si interessa di politica. Ha un solo scopo: il bene di Alba e della Langa.
Art. 4 - Possono far parte della Famija, purché siano cittadini italiani ed abbiano compiuto i diciotto anni:
  1. tutti coloro che sono nati all’ombra delle nostre torri, che siano però figli di padre piemontese;
  2. tutti i piemontesi residenti ad Alba, figli di padre nato in Piemonte;
  3. tutti quelli che, anche se nati fuori del Piemonte (anche all’estero), siano figli di padre nato in Piemonte ed abitino ad Alba da almeno 10 anni;
  4. tutti quelli nati in Piemonte, anche da padre non piemontese, ma che vivano ad Alba da almeno 15 anni, svolgendo l’attività loro nella città.
Art. 5 - Su proposta del Presidente e con l’approvazione del Consiglio di amministrazione, possono essere nominati SOCI ONORARI DELLA FAMIJA, quelle persone che si siano distinte per eccezionali meriti verso la città di Alba.
Art. 6 - Il numero dei soci non ha limiti, come non vi è limitazione riguardo al sesso.
Art. 7 - Coloro i quali, in base alle norme stabilite dallo Statuto, possono far parte della Famija Albèisa, devono firmare la scheda di adesione alle norme statutarie e pagare le quote di accettazione (per i nuovi soci) e sociale (annuale).
Art. 8 - Per essere socio della Famija bisogna essere “brava gente”. A tale riguardo una Commissione decide l’accettazione dei soci ed il suo giudizio e insindacabile.
Art. 9 - L’annata sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre;
Art. 10 - Le norme per l’accettazione delle dimissioni, la riammissione e la espulsione dei soci sono fissate dal regolamento.
Art. 11 - Le funzioni della Famija sono esercitate:
  1. dall’Assemblea generale dei soci;
  2. dal Consiglio di amministrazione;
  3. dal Consiglio di presidenza.
Art. 12 - L’Assemb1ea generale ordinaria deve essere convocata tutti gli anni con avviso sul giornale portavoce della Famija o su un giornale locale o con avviso, nei primi tre mesi dell’anno, per l’approvazione del bilancio e per l’elezione di un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione.
Art. 13 - L’Assemblea straordinaria può essere convocata tutte le volte che i consiglieri lo ritengono necessario o quando un quinto dei soci, in regola con il pagamento delle quote, ne faccia istanza.
Art. 14 - Tutte le riunioni sono valide in prima convocazione se presente la maggioranza dei soci iscritti (metà più uno) ed in regola con la cassa; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 15 - Le assemblee sono dirette dal Presidente della Famija ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.
Art. 16 - Nelle riunioni della Famija è di regola parlare albese.
Art. 17 - II Consiglio d’amministrazione è composto da quindici persone scelte fra i soci della Famija e dura in carica tre anni; ogni anno si rinnova per un terzo dei suoi membri. Le elezioni devono effettuarsi come prescrive il regolamento. I Consiglieri ed il Presidente possono essere rieletti.
Art. 18 - Quando manchino uno o più consiglieri, nel termine di tre mesi, devono essere sostituiti.
Art. 19 - Annualmente il Consiglio di amministrazione nomina, per votazione, tra i suoi componenti: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Cassiere e l’Economo. Tutti insieme formano il Consiglio di presidenza.
Art. 20 - II Presidente rappresenta la Famija in tutto e per tutti i casi anche di fronte alla Legge e la obbliga secondo i voti del Consiglio e dell’Assemblea; in caso di suo impedimento verrà sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice-Presidente.
Art. 21 - Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o quando lo giudica necessario. Il Consiglio di amministrazione si riunisce a giudizio della Presidenza, oppure quando è fatta istanza da un terzo dei Consiglieri.
Art. 22 - II Consigliere assente alle sedute per tre volte di seguito, senza giustificazione, decade.
Art. 23 - Tutti quelli che ricoprono delle cariche nella Famija lavorano per la gloria.
Art. 24 - Per tutte le spese della Famija è necessaria l’approvazione del Consiglio di amministrazione o almeno la sua ratifica per quelle di carattere urgentissimo già deliberate dalla Presidenza. Il Consiglio stabilisce pure l’ammontare delle quote di accettazione dei nuovi soci e quella sociale.
Art. 25 - La Presidenza, secondo le necessita, forma tutte le commissioni che ritiene utili per il buon andamento della Famija e nomina i singoli componenti scegliendoli fra i consiglieri, gli esperti ed i soci che abbiano una speciale competenza per le diverse mansioni a cui sono destinati.
Art. 26 - I Revisori dei conti, eletti dall’Assemblea, sono tre. Decadono ogni tre anni e possono essere rieletti.
Art. 27 - Presentandosi la necessita di un giornale, portavoce dell’associazione, è indispensabile l’approvazione del Consiglio di amministrazione che provvede alla nomina del Direttore responsabile e del Comitato di redazione. Tutte le spese sono controllate ed autorizzate dalla Presidenza della Famija.
Art. 28 - L’Assemblea generale per le modifiche all’atto costitutivo ed allo Statuto, per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio dovrà deliberare secondo le maggioranze previste dall’Art. 21 del vigente Codice Civile.
Art. 29 - Costituiranno il patrimonio sociale:
  1. gli immobili donati all’associazione o da essa acquistati;
  2. i beni mobili donati od acquistati dall’associazione;
  3. l’eventuale fondo di riserva.
Art. 30 - Sono entrate ordinarie dell’associazione:
  1. i proventi patrimoniali;
  2. le quote annuali di tesseramento dei soci;
  3. i contributi ordinari di Enti diversi o di persone fisiche.
Art. 31 - Sono entrate straordinarie dell'associazione:
  1. le donazioni “una tantum”;
  2. i contributi straordinari di enti diversi e di persone fisiche.
Art. 32 - Sono spese ordinarie dell’associazione:
  1. le spese ordinarie amministrative e delle manifestazioni;
  2. le spese di manutenzione;
  3. gli affitti di locali ed aree.
Art. 33 - Sono spese straordinarie:
  1. le spese di acquisto di immobili e di beni mobili;
  2. i contributi elargiti “una tantum”.
Art. 34 - Per tutto ciò che non è contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento interno ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

REGOLAMENTO

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA FAMIJA ALBÈISA - ENTE MORALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/09/2017 con verbale n. 407, ai sensi del disposto dell’art.34° dello Statuto Sociale
Art. 1 - Il simbolo sociale, già approvato con verbale n. 7 dell’anno 1977 del Consiglio di Amministrazione (indicato d’ora in poi con la sigla C.d.A.), riproduce un antico sigillo medievale della Città di Alba. Esso è costituito da: scudo a testa di cavallo d’argento alla croce di rosso, situato su un tondo rosso contornato da un cerchio rosso bordato all’interno ed all’esterno d’argento alla scritta dello stesso in caratteri e punteggiatura medioevali: FIDELISSIME · CIVITATIS · ALBE con sottostante cartiglio d’argento alla scritta di rosso in caratteri medioevali: FAMIJA ALBÈISA. Sotto tutto la scritta: ENTE MORALE. Così come impresso sul frontespizio del presente regolamento.
Art. 2 - Il portavoce ufficiale dell’Associazione è quello fondato nell’anno 1956 con verbale n.11; la sua testata è: ”le nòstre tor”.
Esso dovrà pubblicare e riportare unicamente il pensiero della Famija Albèisa (indicata d’ora in poi con la sigla F.A.) a norma dello Statuto Sociale. E’ contemplato inoltre qualunque altro mezzo di informazione purché valutato in Consiglio di Amministrazione e nei casi più urgenti dal Consiglio di Presidenza.
Art. 3 - La tessera sociale avrà validità annuale. Il suo possesso farà fede dell’avvenuto versamento della quota sociale e nei casi di prima iscrizione, anche del versamento della quota d’iscrizione.
La quota sociale annuale e la quota d’iscrizione  dovranno essere fissate dal C.d.A. ai sensi del disposto dell’art.24° dello Statuto Sociale, entro il 30 ottobre di ciascun anno e comunicate mediante pubblicazione su “le nòstre tor“. In caso di omissione della comunicazione resteranno validi gli importi in vigore l’anno precedente.
Art. 4 - La F.A. tramite il suo C.d.A. ed i suoi soci dovrà curare che gli impegni previsti dall’art.2° dello Statuto Sociale siano sempre rispettati con costante assiduità e adeguatezza. I Consiglieri per lo svolgimento degli incarichi loro assegnati potranno avvalersi anche di persone estranee al C.d A., purché queste godano della loro piena fiducia. In ogni caso saranno sempre i Consiglieri proponenti responsabili e garanti verso la F.A. dell’operato di dette persone.  Su proposta dei singoli Consiglieri, approvata dal C.d.A. verranno informate dal Presidente o dai Consiglieri della loro nomina, che avrà validità annuale.  Potranno anche essere scelte tra persone non soci della F.A., purché appartengano al nucleo familiare di un socio. Non potranno partecipare alle riunioni del C.d.A., convocate ai sensi del disposto dell’art. 21 dello Statuto Sociale, salvo invito specifico, nel qual caso lo faranno senza diritto di voto. Non potranno prendere iniziative personali che non siano approvate dal Consigliere garante.  Il loro numero è illimitato.
Art. 5 - “DEI SOCI”
  1. in ottemperanza a quanto previsto dal disposto dell’art. 3 dello Statuto Sociale, se il Socio utilizzerà il nome della F.A., i suoi organi, il suo portavoce o quant’altro possa coinvolgere l’Ente, per scopi speculativi, partitici, commerciali od anche meramente economici sarà radiato dalla F.A. con delibera del C.d.A. Affinché la decisione sia valida dovrà essere presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. La decisione sarà presa con voto segreto.
  2. non può ricoprire la carica di Consigliere della F.A. colui il quale si trovi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dalle leggi vigenti in materia;
  3. un Socio potrà essere radiato dalla F.A. oltre che per i motivi di cui al comma a), anche per aver affermato falsità sul conto dell’Associazione, dei Consiglieri e dei Soci, per aver utilizzato il complesso dell’Ente come indicato nel comma a) per scopi personali, per aver danneggiato con il proprio comportamento la reputazione della F.A., per aver commesso gravi reati a causa dei quali abbia perso i diritti civili.
  4. il socio radiato dalla F.A. non potrà più essere nuovamente accettato.
  5. il socio che, nonostante i solleciti annuali, risulti moroso nel pagamento della quota sociale per due anni potrà essere considerato dimissionario senz’altro preavviso. Potrà essere riammesso, senza presentare domanda, se verserà alla cassa sociale tutte le quote rimaste impagate. Inoltre, potrà essere considerato dimissionario senz’altro preavviso il socio che nell’anno dell’accettazione non avrà versato né la quota sociale annuale, né la quota d’iscrizione.
Art. 6 - “DELLA COMMISSIONE ACCETTAZIONE SOCI”
  1. la Commissione Accettazione Soci, prevista dal disposto dell’art. 8 dello Statuto Sociale, è costituita dai componenti del Consiglio di Presidenza in carica. E’ presieduta dal vice-Presidente in carica della F.A. e funge da Segretario il Segretario in carica della F.A.
  2. la Commissione  Accettazione Soci delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti. La Commissione può accettare anche le persone di origine piemontese non residenti nel Comune di Alba ed anche coloro che, pur di origine non piemontese, hanno dimostrato di amare Alba, viverla e servirla con la propria attività. Inoltre possono essere accettate anche le persone non fisiche quali imprese, ditte e associazioni, purché non di carattere politico, partitico, sindacale e religioso che operino nella zona dell’Albese e che svolgano attività che diano lustro e beneficio ad essa.
  3. la Commissione Accettazione Soci dovrà riunirsi nel corso dell’anno almeno ogni 4 mesi, a meno che il numero dei richiedenti non sia tale da giustificare riunioni più frequenti. I soci accettati nelle riunioni effettuate dopo il 30 settembre di ciascun anno, pur godendo tutti i benefici ed i diritti previsti dall’associazione, non saranno tenuti a versare la quota dell’anno in corso, ma soltanto la quota d’iscrizione.
Art. 7 - “DEL PRESIDENTE E SOCI ONORARI”
  1. i Soci Onorari sono nominati dal C.d.A. e non sono tenuti a versare la quota annuale sociale.
  2. i Soci Onorari non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche in seno alla F.A.
  3. i Soci Onorari possono anche non possedere i requisiti richiesti ai Soci Ordinari.
  4. il C.d.A. può nominare un Presidente Onorario che non può partecipare al C.d.P. e al C.d.A., se non invitato, ed in ogni caso senza il diritto di voto, mentre potrà presiedere l’Assemblea annuale ordinaria dei Soci in assenza del Presidente e del vice-Presidente.
  5. il Presidente Onorario non può essere un Socio Onorario e sarà scelto fra i Soci ordinari.
  6. la nomina  del Presidente Onorario sarà valida se alla riunione del C.d.A. saranno presenti almeno i due terzi dei Consiglieri in carica e sarà raggiunta la maggioranza semplice dei presenti.
  7. il Presidente ed i Soci onorari potranno decadere nei modi e per i motivi previsti per la radiazione dei soci di cui al precedente art. 6.
Art. 8 - “DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”
  1. il C.d.A. previsto dal disposto dell’art. 17 dello Statuto Sociale delibera l’Ordinaria e la Straordinaria Amministrazione della F.A., elegge i componenti del C.d.P. e ratifica le decisioni d’urgenza prese dallo stesso secondo il disposto dell’art. 24 dello Statuto Sociale. Le riunioni del C.d.A. sono valide quando sono presenti i due terzi dei Consiglieri in carica e gli argomenti in votazione devono riscuotere la maggioranza semplice dei presenti, salvo casi previsti dallo Statuto o dal presente Regolamento.
  2. i componenti il C.d.A. assumono singolarmente incarichi nell’ambito dell’attività sociale particolarmente in rapporto alle personali capacità e disponibilità. I Consiglieri ai quali venga assegnato l’incarico di presiedere una commissione di lavoro saranno responsabili dell’operato della commissione stessa nei confronti del C.d.A.
  3. i Consiglieri dimissionari in corso d’anno saranno surrogati dal primo degli esclusi delle ultime elezioni annuali per il rinnovo di un terzo dei componenti del C.d.A. In caso di parità di voti sarà preferito il Socio in possesso di maggiore anzianità di tessera. La carica del Consigliere surrogante avrà la durata di quella del Consigliere surrogato. Questa regola vale anche per le surroghe di Consiglieri da sostituire per motivi diversi dalle dimissioni. In assenza di esclusi, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 2386 c.c.)
  4. il C.d.A. dovrà essere convocato con lettera o per e-mail da far pervenire agli interessati almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione e contenere gli argomenti all’ordine del giorno.
  5. è consentita la convocazione verbale nei casi di estrema urgenza. La convocazione d’urgenza può essere fatta dal Presidente o  dal vice-Presidente. Gli stessi possono decidere in caso di mancanza del numero legale previsto dallo Statuto Sociale. In ogni caso dovrà seguire immediatamente l’invio della convocazione compilata come previsto dal comma d) precedente. Nei predetti casi d’urgenza non trova applicazione il disposto dell’art.22° dello Statuto Sociale.
  6. il C.d.A. alla prima riunione dopo le elezioni annuali può stabilire  limiti massimi di spesa consentiti al Presidente ed al C.d.P..
Art. 9 - “DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA”
  1. ai componenti il C.d.P. spettano i seguenti incarichi specifici:
    • PRESIDENTE: rappresentanza legale della F.A., direzione responsabile del portavoce ufficiale sociale, convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei soci,  sottoscrizione di ogni documento di carattere finanziario e contabile. Il Presidente pro-tempore, in qualità di legale rappresentante della F.A., può disporre con firma disgiunta tutte le operazioni nei confronti delle banche ed uffici postali. Egli potrà delegare sui conti citati, il cassiere e l’economo in carica, che a loro volta potranno operare in forma disgiunta.
    • VICE PRESIDENTE: sostituisce il Presidente a seguito di sua delega specifica ed ogni qualvolta esso sia fisicamente impedito. Deve sostituirlo anche in tutti quegli altri casi in cui il Presidente sia, per motivi diversi, decaduto dall’incarico. Presiede la Commissione Accettazione Soci.
    • SEGRETARIO: convoca il C.d.A. di concerto e per incarico del Presidente, redige tutti i verbali, è responsabile  con il Presidente del buon andamento dell’ufficio di segreteria dell’Ente. Funge da segretario della Commissione Accettazione Soci.
    • CASSIERE: ha la responsabilità della tenuta della cassa sociale e dei rapporti con gli istituti di credito, della tenuta dei libri contabili obbligatori e non, delle denunce dei redditi, I.V.A e altri adempimenti  richiesti dalla normativa vigente. Provvede a redigere con il Presidente e con l’intervento dell’Economo i conti preventivi e consuntivi della F.A.
    • ECONOMO: sovrintende, coadiuvato dal Cassiere, alle spese ordinarie e straordinarie della F.A. E’ responsabile con il Cassiere del buon andamento dell’Ufficio Contabilità dell’Ente.
  2. il C.d.P. previsto dal disposto dell’art. 19 dello Statuto Sociale predispone le varie attività sociali e le propone all’approvazione del C.d.A. Il C.d.P. decide l’attività del Gruppo delle Matòte e delle Maschere e la loro partecipazione alle manifestazioni. Nell’impossibilità di consultare tempestivamente il C.d.P., il Presidente può decidere in autonomia. Il C.d.P. decide il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei locali della sede sociale, sentito il parere del C.d.A. Il C.d.P. fa parte della Commissione Provvisoria per l’utilizzo della Chiesa di San Domenico, approvata con deliberazione del C.d.A. del 2/4/1985 verbale n°129, che a sua volta nomina un proprio rappresentante ed un sostituto. Le norme per il funzionamento della Commissione citata sono allegate al presente regolamento con il numero  1) Convenzione per il restauro e la gestione della Chiesa di San Domenico  24.05.2012.
  3. il Presidente potrà convocare ad ogni riunione del C.d.P., ciascun singolo Consigliere nel caso ne ravvisasse l’opportunità a motivo dello specifico incarico assegnato o in forza di specifiche competenze.
  4. il Presidente, in casi eccezionali determinanti per la vita della F.A. potrà chiedere di non far decadere il C.d.P. ed il terzo dei Consiglieri previsto alla scadenza annuale. La proposta, per essere valida, dovrà essere presentata nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci regolarmente convocata e valida, ed approvata dai due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
  5. l’elezione annuale delle cariche sociali dei componenti il C.d.P. dovrà avvenire entro 15 giorni dall’effettuazione dell’Assemblea Generale Ordinaria Annuale e sarà valida se sarà raggiunto il “quorum” di almeno 8 voti e dovrà avvenire in forma segreta.
Art. 10 - Nella Sede Sociale sarà conservato il “Registro delle Firme” per raccogliere le eventuali dichiarazioni o le firme di tutti gli ospiti della F.A. in occasione delle feste sociali o manifestazioni o visite alla sede sociale.
Art. 11 - La bandiera sociale è costituita da un drappo bianco di forma rettangolare. Su una facciata comparirà il simbolo sociale in rosso su fondo bianco, sull’altra una croce rossa su fondo bianco. Potrà essere esposta con asta laterale a bandiera o con asta centrale come stendardo.
Art. 12 - Ogni qualvolta si tiene una riunione del C.d.A. o assemblea sociale, l’addetto alla sede sociale o chi per esso, dovrà esporre la bandiera sociale all’esterno della sede sociale e nel locale dove di svolge la riunione.
Art. 13 - Il gruppo delle Matòte della F.A. è composto da signorine e signore possibilmente figlie, mogli o parenti di Soci. Il gruppo è coordinato da un Capo Gruppo nominato dal C.d.A. con l’incarico di svolgere compiti direttivi, disciplinari ed organizzativi riferendo al Presidente.
Art. 14 - Gli interpreti delle Maschere della F.A. “Lasagnon e Ciuciabarlet” devono godere di buona reputazione in ambito sociale ed in quello cittadino.
Art. 15 - Le modifiche al presente regolamento dovranno essere apportate dal C.d.A.. Esse saranno valide se alla votazione saranno presenti i due terzi dei Consiglieri in carica. La votazione sarà palese e la modifica per essere operante dovrà essere apportata con la maggioranza dei due terzi più uno dei presenti.

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